1 The report must contain:
2 The method used for determining the information on the release or the transfer must be selected in such a way that the best available information is obtained; if possible, an internationally recognised method should be selected.
3 The information must be entered directly into the confidential Register provided by the FOEN; by way of exception, the data may be submitted to the FOEN in another way. The FOEN decides on the format of the data.
4 Anyone who has already submitted information in accordance with Article 5 paragraph 1 to the Confederation in compliance with other regulations may authorise the Confederation to enter that information in the Register in accordance with paragraph 3. The FOEN may request information from other federal agencies that has been obtained in compliance with other regulations and that is suitable for transfer to the Register and it shall maintain a list of such information.
1 La notifica deve contenere le seguenti informazioni:
2 Per ricavare le informazioni relative all’emissione e al trasferimento deve essere scelta una metodologia che consenta di ottenere le migliori informazioni disponibili; se possibile, deve essere scelta una metodologia riconosciuta a livello internazionale.
3 Le informazioni vanno inserite direttamente nel registro riservato messo a disposizione dall’UFAM; in via eccezionale possono essere trasmesse all’UFAM in altro modo. L’UFAM definisce il formato dei dati.
4 Chi, in applicazione di altre prescrizioni, ha già trasmesso alla Confederazione informazioni di cui al capoverso 1 può autorizzarla a inserirle nel registro di cui al capoverso 3; l’UFAM può richiedere ad altri servizi federali le informazioni ottenute in virtù di altre disposizioni, selezionando quelle che si prestano a essere inserite nel registro, e tenerne un elenco.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.