1 The Federal Council stipulates by ordinance the ambient limit values for assessing harmful effects or nuisances.
2 In doing so, it also takes account of the effects of pollution levels on particularly sensitive groups such as children, the sick, the elderly and pregnant women.
1 Il Consiglio federale fissa, mediante ordinanza, i valori limite delle immissioni per la valutazione degli effetti dannosi o molesti.
2 Al riguardo, tiene conto anche degli effetti delle immissioni su categorie di persone particolarmente sensibili, come i bambini, i malati, gli anziani e le donne incinte.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.