1 The authorities shall inform the public adequately about environmental protection and levels of environmental pollution; in particular:
2 Overriding private and public interests in confidentiality and manufacturing and business secrecy are reserved in every case.
3 The environmental protection agencies shall advise the authorities and private individuals. They shall advise the public on environmentally sound behaviour and recommend measures to reduce environmental pollution.
4 Environmental information must if possible be made available as open digital data records.
1 Le autorità informano il pubblico oggettivamente sulla protezione dell’ambiente e lo stato del carico inquinante; in particolare:
2 Sono fatti salvi interessi preponderanti pubblici o privati che esigono l’osservanza del segreto; il segreto di fabbricazione e d’affari è in ogni caso protetto.
3 I servizi della protezione dell’ambiente prestano consulenza alle autorità e ai privati. Informano la popolazione su quale debba essere un comportamento rispettoso dell’ambiente e raccomandano misure atte a ridurre il carico inquinante.
4 Se possibile, le informazioni ambientali sono messe a disposizione come dati digitali aperti.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.