1 The Notification Authority shall operate a biocidal products helpdesk in cooperation with the assessment authorities.
2 The helpdesk shall provide advice to applicants, in particular to SMEs, and to any other interested parties on their respective responsibilities and obligations under this Ordinance.
3 In particular, it shall provide advice to applicants about the possibility of adapting the data requirements specified in Annex 5 Number 2.2 paragraph 1.
233 Inserted by No I of the O of 20 June 2014, in force since 15 July 2014(AS 2014 2073).
1 L’organo di notifica gestisce un centro d’informazione per i biocidi in collaborazione con i servizi di valutazione.
2 Il centro d’informazione presta consulenza ai richiedenti, in particolare alle piccole e medie imprese, e ad altre cerchie interessate per quanto riguarda i loro compiti e obblighi derivanti dalla presente ordinanza.
3 In particolare segnala ai richiedenti la possibilità di derogare ai requisiti relativi ai dati di cui all’allegato 5 N. 2.2 capoverso 1. Presta ai richiedenti una consulenza in tal senso.
230 Introdotto dal n. I dell’O del 20 giu. 2014, in vigore dal 15 lug. 2014 (RU 2014 2073).
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.