1 The Notification Authority shall waive the requirement for data from the applicant and rely on the owner’s data if:
2 For all data submitted, the applicant shall indicate to the Notification Authority whether it is the data owner or is authorised to use the data on the basis of a letter of access.
3 If a letter of access is held, the applicant shall also indicate to the Notification Authority the name and address of the data owner.
4 The applicant shall inform the Notification Authority without delay about any changes to the ownership of the data.
5 Anyone who holds a letter of access to active substance data may allow applicants for authorisation of a biocidal product containing this active substance to make reference to this letter of access.
6 The provisions of this Section are without prejudice to the rules of competition law and intellectual property law.
134 Amended by No I of the O of 20 June 2014, in force since 15 July 2014 (AS 2014 2073).
1 L’organo di notifica rinuncia ai dati del richiedente e si avvale di quelli del proprietario se:
2 Per ogni trasmissione di dati, il richiedente comunica all’organo di notifica se dispone dei dati trasmessi in qualità di proprietario o in virtù di una lettera di accesso.
3 In caso di diritto di disporre in virtù di una lettera di accesso, il richiedente comunica inoltre all’organo di notifica il nome e l’indirizzo del proprietario.
4 Il richiedente informa l’organo di notifica senza indugio in merito a eventuali modifiche della proprietà dei dati.
5 Chi dispone di una lettera di accesso ai dati di un principio attivo può consentire ai richiedenti di fare riferimento a tale lettera di accesso nella loro domanda di omologazione di un biocida contenente tale principio attivo.
6 Le disposizioni della presente sezione non tangono quelle del diritto della concorrenza e dei beni immateriali.
131 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 giu. 2014, in vigore dal 15 lug. 2014 (RU 2014 2073).
132 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 giu. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1985).
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.