813.11 Ordinance of 5 June 2015 on Protection against Dangerous Substances and Preparations (Chemicals Ordinance, ChemO)

813.11 Ordinanza del 5 giugno 2015 sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim)

Art. 51 Form of the report and extended report

The report and extended report shall be submitted as follows:

a.
electronically in the format required by the Notification Authority;
b.
in an official language or in English.

Art. 51 Forma dell’annuncio e dell’annuncio esaustivo

L’annuncio e l’annuncio esaustivo devono essere trasmessi come segue:

a.
in forma elettronica nel formato richiesto dall’organo di notifica;
b.
in una lingua ufficiale o in inglese.
 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.