813.11 Ordinance of 5 June 2015 on Protection against Dangerous Substances and Preparations (Chemicals Ordinance, ChemO)

813.11 Ordinanza del 5 giugno 2015 sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim)

Art. 20 Requirements for the compilation of safety data sheets

1 Safety data sheets must be compiled in accordance with the technical provisions referred to in Annex 2 Number 3.

2 The exposure scenarios prepared in accordance with Article 16 or included in the chemical safety report (Art. 28) must be attached to the safety data sheet; the information in sections 1, 7, 8 and 13 of the safety data sheet must correspond to the uses described in the exposure scenarios.

3 The FDHA may, in consultation with DETEC and the EAER, define the technical expertise required for the compilation of safety data sheets.

Art. 20 Requisiti per la stesura della scheda di dati di sicurezza

1 La scheda di dati di sicurezza deve essere redatta secondo le prescrizioni tecniche di cui all’allegato 2 numero 3.

2 Gli scenari d’esposizione elaborati secondo l’articolo 16 o che figurano nella relazione sulla sicurezza chimica (art. 28) devono essere allegati alla scheda di dati di sicurezza; le informazioni delle sezioni 1, 7, 8 e 13 della scheda di dati di sicurezza devono corrispondere agli impieghi che figurano negli scenari di esposizione.

3 Il DFI può, d’intesa con il DATEC e il DEFR, stabilire le conoscenze scientifiche necessarie per la stesura delle schede di dati di sicurezza.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.