1 A penalty of imprisonment or a fine of up to 200,000 Swiss francs shall be imposed on manufacturers who wilfully:
2 The penalty shall be imprisonment of up to five years or a fine of up to 500,000 Swiss francs if human life is severely endangered as a result of the offences specified in paragraph 1.
3 A penalty of imprisonment or a fine shall be imposed on anyone who wilfully:
4 The penalty shall be imprisonment of up to five years or a fine of up to 100,000 Swiss francs if human life is severely endangered as a result of the offences specified in paragraph 3.
5 In cases of negligence, the penalty shall be imprisonment of up to one year or a fine of up to 100,000 Swiss francs for offences specified in Paragraph 1 and imprisonment of up to six months or a fine for offences specified in Paragraph 3.
1 È punito con la detenzione o la multa fino a 200 000 franchi il fabbricante che intenzionalmente:
2 Qualora da delitti di cui al capoverso 1 risulti un grave pericolo per gli esseri umani la pena è la detenzione fino a cinque anni o la multa fino a 500 000 franchi.
3 È punito con la detenzione o con la multa chiunque intenzionalmente:
4 Qualora da un delitto di cui al capoverso 3 risulti un grave pericolo per esseri umani la pena è la detenzione fino a cinque anni o la multa fino a 100 000 franchi.
5 Se il colpevole ha agito per negligenza la pena è la detenzione fino ad un anno o la multa fino a 100 000 franchi per i delitti di cui al capoverso 1, oppure la detenzione fino a sei mesi o la multa per i delitti di cui al capoverso 3.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.