The Federal Council shall issue the implementing provisions. Where possible, it shall combine these with the implementing provisions for other federal acts if the latter include provisions relating to substances and preparations.
Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive. Le unisce possibilmente con le disposizioni esecutive di altre leggi, sempre che queste contengano prescrizioni concernenti sostanze e preparati.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.