The cantons shall issue the organisational regulations for enforcement and shall notify the federal government thereof.
I Cantoni emanano le disposizioni organizzative necessarie per l’esecuzione della presente legge e le comunicano alla Confederazione.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.