1 The promotion and offering for sale of dangerous substances and preparations, and of preparations containing dangerous substances, must not give rise to misapprehensions regarding the hazards or encourage inappropriate handling. In the case of biocidal products, no misleading claims may be made regarding efficacy.
2 The Federal Council shall issue regulations on how reference is to be made to the hazards in such promotion and offering for sale.
1 La pubblicità e l’offerta di sostanze e preparati pericolosi nonché di preparati che contengono sostanze pericolose non deve indurre in errore circa la loro pericolosità o provocare un’utilizzazione inadeguata. Nel caso di prodotti biocidi non è lecito fornire indicazioni fallaci sulla loro efficacia.
2 Il Consiglio federale emana prescrizioni sul modo in cui occorre segnalare la pericolosità nella pubblicità e nell’offerta.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.