812.219 Ordinance of 26 May 2022 on In Vitro Diagnostic Medical Devices (IvDO)

812.219 Ordinanza del 4 maggio 2022 sui dispositivi medico-diagnostici in vitro (ODIv)

Art. 84 Exemptions for in vitro diagnostic medical devices

Exemptions issued by Swissmedic under Article 9 paragraph 4 and Article 17 paragraph 3 MedDO64 in the version dated 1 August 202065 shall retain their validity.

Art. 82 Immissione in commercio di dispositivi secondo il diritto anteriore

1 A condizione che a partire dal 26 maggio 2022 continuino a corrispondere al diritto anteriore e che non ci siano cambiamenti significativi nella progettazione e nella destinazione d’uso del dispositivo in questione, i seguenti dispositivi possono essere immessi in commercio o messi in servizio fino alle date di seguito menzionate:

a.
i dispositivi con un certificato valido secondo l’articolo 81: fino al 26 maggio 2025;
b.
i dispositivi per i quali nell’ambito della procedura di valutazione della conformità non era richiesto secondo il diritto anteriore il coinvolgimento di un organismo designato, ma per i quali tuttavia tale coinvolgimento è richiesto secondo la presente ordinanza e che sono provvisti di una dichiarazione di conformità rilasciata prima del 26 maggio 2022 secondo il diritto anteriore:
1.
i dispositivi della classe D: fino al 26 maggio 2025,
2.
i dispositivi della classe C: fino al 26 maggio 2026,
3.
i dispositivi della classe B: fino al 26 maggio 2027,
4.
i dispositivi della classe A immessi in commercio in imballaggio sterile: fino al 26 maggio 2027.

2 Per la sorveglianza post-commercializzazione dei dispositivi di cui al capoverso 1, la sorveglianza del mercato che li concerne, la vigilanza, la registrazione di operatori economici e di questi dispositivi vigono le disposizioni della presente ordinanza.

3 I dispositivi legittimamente immessi in commercio prima del 26 maggio 2022 secondo il diritto anteriore possono continuare a essere messi a disposizione sul mercato o messi in servizio fino al 26 maggio 2025.

4 I dispositivi legittimamente immessi in commercio a partire dal 26 maggio 2022 secondo il capoverso 1 possono continuare a essere messi a disposizione sul mercato o messi in servizio fino alle seguenti date:

a.
i dispositivi di cui al capoverso 1 lettere a e b numero 1: fino al 26 maggio 2026;
b.
i dispositivi di cui al capoverso 1 lettera b numero 2: fino al 26 maggio 2027;
c.
i dispositivi di cui al capoverso 1 lettera b numeri 3 e 4: fino al 26 maggio 2028.
 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.