1 The FDHA may amend Annexes 1–3, 5 and 6 to this Ordinance in line with international and technical progress.
2 Where amendments may pose technical barriers to trade, it shall effect them by mutual agreement with the Federal Department of Economic Affairs, Education and Research.
1 Il DFI può adeguare gli allegati 1–3, 5 e 6 della presente ordinanza agli sviluppi a livello internazionale o nel campo della tecnica.
2 Gli adeguamenti che possono costituire ostacoli tecnici al commercio sono effettuati dal DFI d’intesa con il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.