812.212.1 Ordinance of 14 November 2018 on Licensing in the Medicinal Products Sector (Medicinal Products Licensing Ordinance, MPLO)

812.212.1 Ordinanza del 14 novembre 2018 sulle autorizzazioni nel settore dei medicamenti (Ordinanza sull'autorizzazione dei medicamenti, OAMed)

Art. 74 Commencement

1 This Ordinance comes into force on 1 January 2019 subject to paragraph 2.

2 Article 20 paragraphs 2–4 come into force on 1 January 2020.

Art. 73 Disposizioni transitorie

1 Le autorizzazioni secondo il diritto anteriore restano valide al massimo fino alla loro scadenza. La domanda di rinnovo di un’autorizzazione deve essere presentata spontaneamente a Swissmedic, corredata della necessaria documentazione, almeno sei mesi prima della sua scadenza. Eventuali modifiche dell’autorizzazione devono essere richieste nell’ambito di una domanda di rinnovo.

2 Le domande di autorizzazione di mediatori e agenti devono essere presentate a Swissmedic al più tardi entro il 30 giugno 2019. Le attività possono proseguire fino alla decisione di Swissmedic.

3 Le domande di autorizzazione presentate prima del 1° gennaio 2019 sono esaminate e approvate secondo il diritto anteriore.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.