812.212.1 Ordinance of 14 November 2018 on Licensing in the Medicinal Products Sector (Medicinal Products Licensing Ordinance, MPLO)

812.212.1 Ordinanza del 14 novembre 2018 sulle autorizzazioni nel settore dei medicamenti (Ordinanza sull'autorizzazione dei medicamenti, OAMed)

Art. 7 Technical release

1 The Responsible Person decides on the technical release of a product batch.

2 They issue a batch certificate confirming that the batch in question conforms to the requirements of internal or external clients in terms of composition, manufacturing procedure, specifications and quality and was manufactured in compliance with the GMP rules in accordance with Annex 1 or 2.

Art. 7 Liberazione tecnica

1 Il responsabile tecnico decide in merito alla liberazione tecnica di una partita del prodotto.

2 Rilascia un certificato di partita nel quale conferma che la partita in questione corrisponde ai requisiti dei committenti interni o esterni quanto a composizione, procedimento di fabbricazione, specifiche e qualità, ed è stata fabbricata secondo le norme GMP di cui all’allegato 1 o 2.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.