The organs responsible for enforcement are authorised to process the personal data that they require for performing all the tasks assigned to them by this Ordinance. These data include:
1 L’imposizione doganale all’atto dell’importazione, dell’esportazione e del transito è retta dalle disposizioni della legislazione doganale.
2 Le autorità doganali forniscono a Swissmedic informazioni sull’importazione, sull’esportazione e sul transito di medicamenti.
3 Swissmedic può incaricare le autorità doganali di fermare medicamenti per ulteriori chiarimenti e di raccogliere campioni.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.