1 The donor may only be informed of a positive test result if the test has been confirmed using an appropriate method.
2 Where a donor is informed of a positive test result, they must also be offered counselling and assistance.
3 The donor may refuse to be informed of a test result.
1 L’esito positivo del test può essere comunicato al donatore solamente se è stato confermato mediante metodi adeguati.
2 La comunicazione dell’esito positivo del test al donatore deve essere accompagnata da un’offerta di consulenza e assistenza.
3 Il donatore può chiedere che l’esito del test non gli sia comunicato.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.