1 The Confederation shall run the Agency with the cooperation of the cantons.
2 The Agency is an institution under public law with its own legal personality.
3 It is autonomous in its organisation and management; it may use its funding as it sees fit and shall keep its own accounts.
4 It may call upon private individuals to perform certain tasks.
5 It may appoint advisory committees and experts.
1 La Confederazione gestisce l’Istituto con la collaborazione dei Cantoni.
2 L’Istituto è un ente di diritto pubblico dotato di personalità giuridica.
3 Esso è autonomo nell’ambito della sua organizzazione e della sua gestione; si autofinanzia e tiene una contabilità propria.
4 Esso può ricorrere a privati per l’adempimento di singoli compiti.
5 Esso può istituire commissioni consultive nonché nominare periti.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.