1 Anyone drawing blood from persons for the purpose of transfusion or the manufacture of therapeutic products or for supply to a third party must possess an operating licence issued by the Agency.
2 The licence shall be issued if:
3 The Agency shall verify by inspection that the licensing conditions are fulfilled.
4 Establishments such as hospitals which only stock blood or blood products must possess a cantonal operating licence. The cantons shall lay down the conditions and the procedure for granting this licence. They shall carry out periodical inspections.
1 Chi preleva sangue umano allo scopo di utilizzarlo per trasfusioni o per la fabbricazione di agenti terapeutici o per consegnarlo a terzi, necessita di un’autorizzazione d’esercizio rilasciata dall’Istituto.
2 L’autorizzazione è rilasciata se:
3 L’Istituto verifica, per mezzo di un’ispezione, se le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione sono adempiute.
4 Le aziende, quali gli ospedali, che si limitano a immagazzinare sangue e suoi derivati necessitano di un’autorizzazione cantonale d’esercizio. I Cantoni disciplinano le condizioni e la procedura per il rilascio dell’autorizzazione. Effettuano controlli periodici presso le aziende.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.