1 The cantons shall ensure the supervision of persons with disorders associated with addiction who require the medical or psycho-social treatment or welfare measures.
2 The treatment is carried out with the aim of guaranteeing the therapeutic and social integration von persons with disorders associated with addiction, improving their physical and psychological health and creating conditions in which they can live a drug-free life.
3 The cantons shall also support the professional and social reintegration of such persons.
4 They shall create the facilities required for treatment and the reintegration or support private institutions that meet the quality requirements.
5 The Federal Council shall issue recommendations on the principles for funding addiction therapies and reintegration measures.
1 I Cantoni provvedono all’assistenza delle persone affette da turbe legate alla dipendenza che necessitano di cure mediche o psicosociali o di misure assistenziali.
2 Le cure sono prestate allo scopo di garantire la presa a carico terapeutica e l’integrazione sociale delle persone affette da turbe legate alla dipendenza, di migliorare il loro stato di salute fisico e psichico e di creare condizioni che consentano loro di vivere senza droga.
3 I Cantoni promuovono inoltre il reinserimento professionale e sociale di tali persone.
4 Essi creano le strutture necessarie per le cure e il reinserimento o sostengono le istituzioni private che soddisfano i requisiti di qualità.
5 Il Consiglio federale emana raccomandazioni relative ai principi per il finanziamento delle terapie contro la dipendenza e delle misure di reinserimento.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.