810.31 Federal Act of 19 December 2003 on Research Involving Embryonic Stem Cells (Stem Cell Research Act, StRA)

810.31 Legge federale del 19 dicembre 2003 concernente la ricerca sulle cellule staminali embrionali (Legge sulle cellule staminali, LCel)

Art. 8 Licensing requirement for research projects aimed at improving derivation methods

1 Any person wishing to derive embryonic stem cells from surplus embryos in connection with a research project aimed at improving derivation methods shall require a licence from the Federal Office.

2 A licence shall be granted if:

a.
the project meets the scientific and ethical requirements specified in Paragraph 3;
b.
no more surplus embryos are used than are essential for the attainment of the research objective; and
c.
the technical and operational requirements are met.

3 The research project may only be carried out if:

a.
the project is designed to yield significant insights for the improvement of derivation methods;
b.
equivalent insights cannot also be gained in a different way;
c.
the project satisfies the scientific quality requirements; and
d.
the project is ethically acceptable.

4 For the scientific and ethical assessment of the project, the Federal Office shall consult independent experts.

Art. 8 Obbligo d’autorizzazione per progetti di ricerca volti a migliorare il processo di derivazione


1 Chi intende derivare cellule staminali embrionali da embrioni soprannumerari nell’ambito di un progetto di ricerca volto al miglioramento del processo di derivazione necessita dell’autorizzazione dell’Ufficio.

2 L’autorizzazione è rilasciata se:

a.
il progetto adempie le esigenze scientifiche ed etiche secondo il capoverso 3;
b.
non viene utilizzato un numero di embrioni soprannumerari superiore a quello assolutamente necessario per conseguire l’obiettivo della ricerca; e
c.
sono date le condizioni tecniche e d’esercizio.

3 Il progetto di ricerca può essere eseguito soltanto se:

a.
con esso s’intendono conseguire conoscenze sostanziali atte a migliorare il processo di derivazione;
b.
conoscenze equivalenti non possono essere ottenute in altro modo;
c.
il progetto soddisfa le esigenze di qualità scientifica; e
d.
il progetto è eticamente sostenibile.

4 Per la valutazione scientifica ed etica del progetto l’Ufficio si avvale della collaborazione di esperti indipendenti.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.