1 A person shall be liable to detention or a fine not exceeding 50 000 Swiss francs for wilfully or negligently, without an offence having been committed as specified in Article 24:
2 Attempt and complicity shall also be punishable.
3 A contravention and the penalty for a contravention are subject to a five-year prescriptive period.
4 In particularly trivial cases, charging, prosecution and punishment may be waived.
1 È punito con l’arresto o con la multa fino a 50 000 franchi chiunque, intenzionalmente o per negligenza e senza commettere un delitto giusta l’articolo 24:
2 Il tentativo e la complicità sono punibili.
3 Le contravvenzioni e le relative pene si prescrivono in cinque anni.
4 Nei casi di esigua gravità si può prescindere dalla denuncia, dal perseguimento penale e dalla punizione.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.