1 Public access to information on clinical trials conducted in Switzerland shall be guaranteed by a portal providing access to one or more registries.
2 The portal shall enable in particular:
3 The operation of the portal and of the supplementary federal database shall be guaranteed by the coordination office specified in Article 10 of the HRA Organisation Ordinance of 20 September 201349.
1 L’accesso pubblico a informazioni relative a sperimentazioni cliniche condotte in Svizzera è garantito mediante l’accesso informatizzato a un registro o a più registri (portale).
2 Il portale permette segnatamente di:
3 La gestione del portale e della banca dati complementare della Confederazione è garantita dall’organo di coordinamento di cui all’articolo 10 dell’ordinanza del 20 settembre 201349 sull’organizzazione relativa alla LRUm.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.