1 The Federal Council shall enact the implementing provisions.
2 In doing so, it shall consider the different extents to which individual research areas and methods involve risks to dignity and privacy, in particular when specifying:
1 Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione.
2 Tiene conto segnatamente delle diverse minacce che i singoli campi di ricerca costituiscono per la dignità e la personalità, in particolare quando si tratta di stabilire:
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.