1 Nobody is to be subjected to discrimination in connection with research.
2 With regard to the selection of participants in particular, no group of persons shall be disproportionately included in or excluded from research without good reason.
1 Nessuno deve essere discriminato nell’ambito della ricerca.
2 Senza motivi validi non è consentito, segnatamente in sede di selezione dei soggetti di ricerca, coinvolgere in misura eccessiva o escludere uno specifico gruppo di persone.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.