810.30 Federal Act of 30 September 2011 on Research involving Human Beings (Human Research Act, HRA)

810.30 Legge federale del 30 settembre 2011 concernente la ricerca sull'essere umano (Legge sulla ricerca umana, LRUm)

Art. 37 Additional requirements

1 A research project may be carried out in deceased persons when their death has been determined.

2 A research project may be carried out in deceased persons undergoing artificial respiration if, in addition to the requirement specified in paragraph 1, equivalent findings cannot be obtained with deceased persons not undergoing artificial respiration. The Federal Council may specify further conditions.

3 Anyone who carries out a research project in accordance with paragraph 2 must not have been involved in the determination of death or be authorised to issue instructions to the persons involved in this procedure.

Art. 37 Altre condizioni

1 Un progetto di ricerca su una persona deceduta può essere condotto se ne è stato accertato il decesso.

2 Un progetto di ricerca su persone decedute sottoposte a respirazione artificiale può essere condotto se, oltre alla condizione di cui al capoverso 1, conoscenze equivalenti non possono essere acquisite con persone decedute non sottoposte a respirazione artificiale. Il Consiglio federale può prevedere condizioni supplementari.

3 Chi conduce un progetto di ricerca secondo il capoverso 2 non deve aver partecipato all’accertamento del decesso, né avere la facoltà di impartire istruzioni alle persone che hanno partecipato all’accertamento del decesso.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.