810.21 Federal Act of 8 October 2004 on the Transplantation of Organs, Tissues and Cells (Transplantation Act)

810.21 Legge federale dell' 8 ottobre 2004 sul trapianto di organi, tessuti e cellule (Legge sui trapianti)

Art. 62

1 The FOPH shall keep a stem cell register.

2 The purpose of the stem cell register is to find suitable stem cells for a specific recipient. The data recorded in this register may only be used for this purpose.

3 The data stored in the stem cell register are those necessary to determine the tissue match of:

a.
stored stem cells;
b.
persons who have declared their willingness to donate.

4 Any person who processes data of the type referred to in paragraph 3 must report them to the register. These data should only be reported in conjunction with a person's name if required by the purpose of the register.

5 A person entered in the register may request the deletion of data referring to him or her at any time.

6 The Federal Council shall specify the types of stem cells for which a register will be kept.

Art. 62

1 L’UFSP tiene un registro delle cellule staminali.

2 Lo scopo del registro è di permettere di trovare le cellule staminali idonee per un determinato ricevente. È consentito utilizzare i dati contenuti nel registro unicamente per tale scopo.

3 Nel registro delle cellule staminali sono iscritti i dati necessari per accertare la compatibilità dei tessuti:

a.
di cellule staminali conservate;
b.
di persone che si sono dichiarate disposte alla donazione.

4 Chi elabora dati secondo il capoverso 3 deve annunciarli al registro. I dati vanno annunciati con indicazione delle persone cui si riferiscono soltanto qualora lo scopo del registro lo richieda.

5 Ogni persona iscritta nel registro può esigere in qualsiasi momento la cancellazione dei dati che la concernono.

6 Il Consiglio federale stabilisce per quali tipi di cellule staminali è tenuto il registro.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.