810.11 Federal Act of 18 December 1998 on Medically Assisted Reproduction (Reproductive Medicine Act, RMA)

810.11 Legge federale del 18 dicembre 1998 concernente la procreazione con assistenza medica (Legge sulla medicina della procreazione, LPAM)

Art. 5b Consent of the couple

1 Reproductive techniques may only be used if the couple concerned have given their written consent after being given sufficient information and counselling.. After three unsuccessful treatment cycles, renewed consent and a further period for reflection are required.

2 The couple’s written consent is also required for the reactivation of preserved embryos and impregnated ova.

3 If an assisted reproductive technique involves an increased risk of multiple pregnancy, the procedure may be carried out only if the couple are prepared to accept a multiple birth.

10 Inserted by No I of the FA of 12 Dec. 2014, in force since 1 Sept. 2017 (AS 2017 3641; BBl 2013 5853).

Art. 5b Consenso della coppia

1 Si possono applicare metodi di procreazione soltanto se la coppia interessata ha dato il suo consenso scritto dopo essere stata sufficientemente informata e consigliata. Dopo tre cicli di trattamento infruttuosi, la coppia deve rinnovare il consenso; deve prima disporre di un congruo tempo di riflessione.

2 Il consenso scritto della coppia è richiesto anche in caso di riattivazione di embrioni conservati e oociti impregnati.

3 Se un metodo di procreazione presenta un rischio elevato di gravidanza plurima, il trattamento può essere praticato soltanto se la coppia si dichiara disposta ad accettare anche un’eventuale gravidanza plurima.

10 Introdotto dal n. I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 3641; FF 2013 5041).

 

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