1 The analysis of the genetic material of reproductive cells and their selection to influence the sex or other characteristics of the child are only permitted in order to identify chromosomal properties that may inhibit the development capacity of the embryo to be created, or if there is no other way of avoiding the risk of transmitting a predisposition for a serious disease. Article 22 paragraph 4 is reserved.
2 The analysis of the genetic material of embryos in vitro and their selection according to sex or according to other characteristics are only permitted if:
3 They are also permitted in order to identify chromosomal properties that may inhibit the development capacity of the embryo.
9 Inserted by No I of the FA of 12 Dec. 2014, in force since 1 Sept. 2017 (AS 2017 3641; BBl 2013 5853).
1 L’esame del patrimonio genetico di gameti e la loro selezione al fine di influire sul sesso o su altre caratteristiche del nascituro sono ammessi unicamente per individuare caratteristiche cromosomiche suscettibili di influenzare la capacità di sviluppo del futuro embrione o se non si può evitare altrimenti il pericolo di trasmettere la predisposizione a una malattia grave. È fatto salvo l’articolo 22 capoverso 4.
2 L’esame del patrimonio genetico di embrioni in vitro e la loro selezione in base al sesso o ad altre caratteristiche sono ammessi soltanto nei casi in cui:
3 L’esame del patrimonio genetico di embrioni in vitro e la loro selezione in base al sesso o ad altre caratteristiche sono inoltre ammessi per individuare caratteristiche cromosomiche suscettibili di influenzare la capacità di sviluppo dell’embrione.
9 Introdotto dal n. I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 3641; FF 2013 5041).
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