1 Assisted reproductive techniques may be used only if the well-being of the child is ensured.
2 They may only be used in couples:
3 Only married couples may use donated sperm cells.
4 Reproductive cells or impregnated ova may not be used after the death of the person from whom they were obtained. The foregoing does not apply to sperm cells from sperm donors.6
5 Impregnated ova and embryos in vitro may no longer be used following the death of any one oft he couple concerned.7
5 Amended by Annex No 20 of the FA of 19 Dec. 2008 (Adult Protection, Law of Persons and Law of Children), in force since 1 Jan. 2013 (AS 2011 725; BBl 2006 7001).
6 Amended by No I of the FA of 12 Dec. 2014, in force since 1 Sept. 2017 (AS 2017 3641; BBl 2013 5853).
7 Inserted by No I of the FA of 12 Dec. 2014, in force since 1 Sept. 2017 (AS 2017 3641; BBl 2013 5853).
1 I metodi di procreazione si possono applicare soltanto se il benessere del nascituro risulti garantito.
2 I metodi di procreazione si possono applicare unicamente alle coppie:
3 Gli spermatozoi donati si possono usare soltanto tra coniugi.
4 È vietato l’uso di gameti dopo il decesso della persona dalla quale provengono. Sono eccettuati gli spermatozoi provenienti da donatori di sperma.6
5 È vietato l’uso di oociti impregnati o embrioni in vitro dopo il decesso di un membro della coppia interessata.7
5 La mod. giusta l’all. n. 20 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013, concerne soltanto il testo tedesco (RU 2011 725; FF 2006 6391).
6 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 3641; FF 2013 5041).
7 Introdotto dal n. I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 3641; FF 2013 5041).
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.