784.401 Ordinance of 9 March 2007 on Radio and Television (RTVO)

784.401 Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV)

Art. 97

This Ordinance comes into force on 1 April 2007.

116 Originally Art. 83.

Art. 96b

Alle concessioni di cui agli articoli 38 e 43 LRTV vigenti al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza si applicano le previgenti versioni degli allegati 1 e 2114 sino al 31 dicembre 2024.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.