(Art. 9 para. 1 RTVA)
1 Virtual advertising is the modification of the transmitted signal to replace advertising areas at the site of the recording by others.
2 Virtual advertising is permitted under the following conditions:
3 Virtual advertising is not permitted in news or current affairs programmes, children’s programmes or during the broadcasting of religious services.
4 Articles 9 and 11 RTVA are not applicable.
(art. 9 cpv. 1 LRTV)
1 La pubblicità virtuale consiste nel modificare il segnale da diffondere in modo da sostituire con altre le superfici pubblicitarie situate sul luogo della registrazione.
2 La pubblicità virtuale è ammessa alle seguenti condizioni:
3 La pubblicità virtuale è vietata nei notiziari e nelle trasmissioni di attualità politica, nelle trasmissioni per bambini, come pure durante la trasmissione di funzioni religiose.
4 Gli articoli 9 e 11 LRTV non sono applicabili.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.