(Art. 8 para. 4 RTVA)
1 If direct access to the Confederation’s official sources of information is no longer possible to the same extent for all broadcasters in a crisis situation because of technical circumstances or limited space, the first radio programme services of the SRG SSR shall take precedence.
2 The Federal Chancellery shall guarantee that non-accredited broadcasters will be able to access the SRG SSR’s corresponding electronic raw material immediately and free of charge.
(art. 8 cpv. 4 LRTV)
1 Se in una situazione di crisi le condizioni tecniche o lo spazio disponibile non consentono più l’accesso diretto alle fonti d’informazione ufficiali della Confederazione nella stessa misura per tutte le emittenti, i primi programmi radiofonici della SSR hanno la priorità.
2 La Cancelleria federale garantisce che le emittenti non autorizzate abbiano accesso immediatamente e gratuitamente ai dati elettronici grezzi della SSR.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.