1 The Federal Council may delegate the collection of the fee per household and related duties to a collection agency outside the federal administration. The legislation on public procurement applies.
2 OFCOM supervises the collection agency.
1 Il Consiglio federale può affidare a un organo di riscossione esterno all’Amministrazione federale la riscossione del canone per le economie domestiche di tipo privato e le collettività nonché i relativi compiti. È applicabile la legislazione sugli acquisti pubblici.
2 L’UFCOM esercita la vigilanza sull’organo di riscossione.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.