784.104.2 Ordinance of 5 November 2014 on Internet Domains (OID)

784.104.2 Ordinanza del 5 novembre 2014 sui domini Internet (ODIn)

Art. 9 General

1 The registry manages the domain in a rational and judicious manner. It acts in a transparent and non-discriminatory manner.

2 It has personnel who have the professional qualifications and knowledge necessary to fulfil its various tasks. It shall appoint a technical manager.

3 OFCOM may issue regulations on the quality and security of the registry services and the methods of monitoring the security and resilience of the infrastructures.

Art. 9 Disposizioni generali

1 Il gestore del registro gestisce il dominio in modo efficiente ed avveduto. Svolge la sua funzione in modo trasparente e non discriminatorio.

2 Impiega personale che dispone delle qualifiche e delle conoscenze professionali necessarie a svolgere i diversi compiti assegnatigli. Nomina un responsabile tecnico.

3 L’UFCOM può emanare prescrizioni sulla qualità e la sicurezza dei servizi del gestore del registro nonché sulle modalità di controllo della sicurezza e della resilienza delle infrastrutture.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.