784.104.2 Ordinance of 5 November 2014 on Internet Domains (OID)

784.104.2 Ordinanza del 5 novembre 2014 sui domini Internet (ODIn)

Art. 59

1 Swiss public bodies may apply to acquire top-level generic domains of their choice from the ICANN.

2 They shall comply with the following principles:

a.
they ensure that Swiss law and the interests of Switzerland are respected during the management and use of the domains and domain names which are subordinate to them;
b.
they ensure the security and availability of the infrastructure and the services necessary for the operation of the DNS;
c.
they shall take measures to prevent abuse of the data made available to the public.

3 OFCOM shall monitor compliance by the public bodies concerned with the management principles prescribed in paragraph 2. If necessary, it shall stipulate the measures or requirements relating to the security and availability of the infrastructure and services necessary for the operation of the DNS and to prevent abuse of the data made available to the public.

4 If a public body which has acquired a generic domain has not laid down the necessary rules, it shall manage this domain in accordance with the provisions of this Ordinance which govern the «.ch» domain.

Art. 59

1 Gli enti pubblici svizzeri possono candidarsi per ottenere dei domini generici di primo livello di loro scelta presso l’ICANN.

2 Rispettano i principi seguenti:

a.
provvedono affinché il diritto svizzero e gli interessi della Svizzera siano rispettati nella gestione e nell’utilizzo dei domini e dei nomi di dominio a loro subordinati;
b.
garantiscono la sicurezza e la disponibilità dell’infrastruttura e dei servizi necessari al funzionamento del DNS;
c.
adottano misure al fine di impedire un utilizzo abusivo dei dati messi a disposizione del pubblico.

3 L’UFCOM vigila affinché gli enti pubblici interessati rispettino i principi di gestione di cui al capoverso 2. Se necessario, disciplina le misure o i requisiti relativi alla sicurezza e alla disponibilità dell’infrastruttura e dei servizi necessari al funzionamento del DNS, nonché all’utilizzo abusivo dei dati messi a disposizione del pubblico.

4 Se non ha emanato le regole necessarie, un ente pubblico cui è stato attribuito un nome di dominio generico gestisce il dominio conformemente alle disposizioni della presente ordinanza concernenti il dominio «.ch».

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.