784.104.2 Ordinance of 5 November 2014 on Internet Domains (OID)
784.104.2 Ordinanza del 5 novembre 2014 sui domini Internet (ODIn)
Art. 50 Characteristics
The «.swiss» domain has the following characteristics:
- a.
- it is managed by the Confederation;
- b.
- the domain and the domain names which are subordinate to it are intended to serve and promote the Swiss community, its image and its political, economic, legal or cultural interests in Switzerland and in the world;
- c.
- the subordinate domain names may be allocated only to entities located in Switzerland or having a particular link with Switzerland;
- d.
- the policy of assigning domain names must be implemented in a prudent manner protective of the interests of the Swiss community; it may restrict the categories of designations that are available for allocation or the eligibility of persons who may require such an allocation;
- e.
- the registrar function is exercised in free competition by all the entities which have a valid registrar contract with the registry.
Art. 50
Il dominio «.swiss» presenta le caratteristiche seguenti:
- a.
- è gestito dalla Confederazione;
- b.
- il dominio e i nomi di dominio a esso subordinati sono al servizio e sono finalizzati a promuovere la comunità svizzera, la sua immagine, i suoi interessi politici, economici, giuridici o culturali in Svizzera e nel mondo;
- c.
- i nomi di dominio subordinati possono essere attribuiti solo a enti con sede in Svizzera o che presentano un legame particolare con la Svizzera;
- d.
- la politica di attribuzione dei nomi di dominio deve essere condotta con prudenza e attenzione agli interessi della comunità svizzera; essa può prevedere un’apertura graduale in relazione alle categorie di denominazioni attribuibili o alle persone che possono richiedere un’attribuzione;
- e.
- la funzione di centro di registrazione è garantita in condizioni di libera concorrenza da tutti gli enti che hanno concluso un contratto di centro di registrazione con il gestore del registro.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.