1 Unless this Ordinance provides otherwise, the Federal
2 It ensures that Switzerland’s sovereignty and of the interests are safeguarded in the DNS and in the management and use of top-level domains and of domain names subordinate to them.
3 It may take any measures in order to contribute to the security and availability of the DNS.
1 Salvo disposizione contraria della presente ordinanza, l’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) assume tutte le competenze, le funzioni e i compiti legati ai domini di primo livello gestiti dalla Confederazione.
2 Provvede affinché siano tutelati la sovranità e gli interessi della Svizzera nel DNS e nella gestione o nell’utilizzo di domini di primo livello nonché dei nomi di dominio a essi subordinati.
3 Può adottare qualsiasi misura in grado di contribuire alla sicurezza e alla disponibilità del DNS.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.