784.104.2 Ordinance of 5 November 2014 on Internet Domains (OID)

784.104.2 Ordinanza del 5 novembre 2014 sui domini Internet (ODIn)

Art. 30

1 The registry may, on its own initiative or at the request of the registrar concerned, revoke the allocation of a domain name:

a.
if the holder does not comply with this Ordinance or its implementing provisions;
b.
if the general or particular conditions imposed on the allocation of a domain name are no longer being complied with;
c.
if the holder does not comply with its obligation to keep up to date, supplement or correct all the information relating to it which is necessary for the management of the domain name which it has been allocated;
d.
if a registrar so requests after terminating its contract with the holder and the latter has not transferred the management of the domain name to a new registrar within 30 days;
e.
if there are other important reasons, such as technical reasons, standards or international harmonisation measures.

2 The registry shall revoke the allocation of a domain name:

a.
if an amendment to this Ordinance or its implementing provisions so requires;
b.
if this proves necessary in order to protect the integrity or the stability of the DNS;
c.
if the holder gives up its domain name voluntarily;
d.
if the registrar operating on behalf of the holder is in a state of bankruptcy, liquidation or has had its registrar contract terminated and the holder does not transfer the management of the domain name to a new registrar within 90 days; this period runs from the time the registry has informed the holder of the necessity of transferring management of the domain name to a new registrar; the quarantine period within the meaning of Article 31 paragraph 3 is 90 days;
e.
if experts mandated by a dispute resolution service so request, unless a civil action has been filed within the period prescribed by the procedural rules of the dispute resolution service concerned;
f.
if a court or an arbitration tribunal so orders as part of a procedure which leads to an enforcement order or ruling in Switzerland;
g.
if a Swiss administrative or prosecuting authority so orders in accordance within its sphere of competence.

3 A specialist appointed by a dispute resolution service, a court, an arbitration tribunal or a Swiss administrative or prosecution authority may within the scope of its competence issue provisional orders to the registry; the registry may in particular be required to:

a.
suspend or modify a domain names technically by deleting the related name servers in the zone file, replacing them with new name servers or not re-entering them after their deletion;
b.
suspend a domain name administratively by prohibiting its allocation or re-allocation to a third party, its transfer or any change in technical or administrative parameters relating to it;
c.
transfer a domain names to a different registrar;
d.
correct, amend or delete any information or technical or administrative parameters relating to the management of a domain name;
e.
correct, amend, anonymise or delete any information in the RDDS database (WHOIS);
f.
allocate a domain name to itself or to a specific person;
g.
redirect data traffic leading to or via a domain name for analysis;
h.38
redirect data traffic leading to or via a domain name to an information page.39

4 The registry may take provisional measures in accordance with paragraph 3:

a.
if this is regarded as necessary in order to protect the integrity and stability of the DNS and there is an urgent need to avert imminent prejudice that cannot easily be remedied;
b.
for a maximum of five working days when there is reason to believe that that the holder is using the domain name unlawfully or for an unlawful purpose and there is an urgent need to avert imminent prejudice that cannot easily be remedied.40

37 Amended by No I of the O of 18 Nov. 2020, in force since 1 Jan. 2021 (AS 2020 6251).

38 Inserted by No I of the O of 18 Nov. 2020, in force since 1 Jan. 2021 (AS 2020 6251).

39 Amended by No I of the O of 15 Sept. 2017, in force since 1 Nov. 2017 (AS 2017 5225).

40 Inserted by No I of the O of 15 Sept. 2017, in force since 1 Nov. 2017 (AS 2017 5225).

Art. 30

1 Il gestore del registro può revocare, di propria volontà o su richiesta del centro di registrazione, l’attribuzione di un nome di dominio, se:

a.
il titolare viola la presente ordinanza o le sue disposizioni d’esecuzione;
b.
le condizioni generali o particolari di attribuzione di un nome di dominio non sono più soddisfatte;
c.
il titolare non rispetta l’obbligo di aggiornare, di completare o di correggere tutte le informazioni che lo riguardano e che sono necessarie alla gestione del nome di dominio attribuitogli;
d.
un centro di registrazione ne fa richiesta dopo aver disdetto il contratto stipulato con il titolare e a condizione che quest’ultimo non abbia trasferito la gestione del nome di dominio a un nuovo centro di registrazione entro 30 giorni;
e.
lo esigono altri motivi importanti quali ad esempio ragioni tecniche, norme o altre misure d’armonizzazione internazionali;

2 Il gestore del registro revoca l’attribuzione di un nome di dominio se:

a.
lo prevede una modifica della presente ordinanza e delle relative disposizioni di esecuzione;
b.
è necessario per salvaguardare l’integrità o la stabilità del DNS;
c.
il titolare rinuncia di propria volontà al nome di dominio;
d.
il centro di registrazione che opera per conto del titolare è in fallimento, in liquidazione o il suo contratto di centro di registrazione è stato disdetto, e a condizione che il titolare non abbia trasferito la gestione del nome di dominio a un nuovo centro di registrazione entro il termine di 90 giorni; questo termine decorre da quando il gestore del registro ha informato il titolare della necessità di trasferire la gestione del nome di dominio a un nuovo centro di registrazione; ai sensi dell’articolo 31 capoverso 3 la durata della quarantena è di 90 giorni;
e.
lo richiedono esperti incaricati da un servizio per la composizione delle controversie, a condizione che non sia stata avviata un’azione civile entro i termini previsti dalle regole procedurali del servizio per la composizione delle controversie interessato;
f.
un tribunale o un tribunale arbitrale lo ordina nell’ambito di un procedimento che si conclude con una sentenza o una decisione passata in giudicato in Svizzera;
g.
un’autorità amministrativa o di perseguimento penale svizzera lo ordina conformemente alle sue competenze.

3 Un esperto incaricato da un servizio per la composizione delle controversie, un tribunale, un tribunale arbitrale o un’autorità amministrativa o di perseguimento penale svizzera può, conformemente alle proprie competenze, ordinare al gestore del registro di adottare misure preliminari, quali segnatamente:38

a.
bloccare o modificare tecnicamente il funzionamento di un nome di dominio eliminando i server di nomi che vi sono legati nel file di zona, sostituendoli con nuovi server di nomi o astenendosi dal reintrodurli dopo la loro eliminazione;
b.
bloccare amministrativamente un nome di dominio vietandone l’attribuzione o la riattribuzione a terzi, il trasferimento o qualsiasi cambiamento dei relativi parametri tecnici o amministrativi;
c.
trasferire un nome di dominio a un nuovo centro di registrazione;
d.
correggere, modificare o eliminare qualsiasi informazione o parametro tecnico o amministrativo relativo alla gestione di un nome di dominio;
e.
correggere, modificare, rendere anonima o eliminare qualsiasi informazione che figura nella banca dati RDDS (WHOIS);
f.
attribuirsi un nome di dominio o attribuirlo a una determinata persona;
g.
deviare a fini di analisi il traffico diretto a un nome di dominio o in transito su questo nome di dominio.
h.39
deviare verso una pagina informativa il traffico diretto a un nome di dominio o in transito su questo nome di dominio.40

4 Il gestore del registro può adottare le misure preliminari di cui al capoverso 3:

a.
se è necessario per salvaguardare l’integrità o la stabilità del DNS e se è urgente prevenire un pregiudizio imminente e difficilmente riparabile;

b. per un massimo di cinque giorni lavorativi se vi sono motivi fondati di supporre che il titolare utilizzi il nome di dominio a scopo illecito o in modo illecito e se è urgente prevenire un pregiudizio imminente e difficilmente riparabile.41

37 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6251).

38 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6251).

39 Introdotta dal n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6251).

40 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 set. 2017, in vigore dal 1° nov. 2017 (RU 2017 5225).

41 Introdotto dal n. I dell’O del 15 set. 2017, in vigore dal 1° nov. 2017 (RU 2017 5225).

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.