1 The registry may, on its own initiative or at the request of the registrar concerned, revoke the allocation of a domain name:
2 The registry shall revoke the allocation of a domain name:
3 A specialist appointed by a dispute resolution service, a court, an arbitration tribunal or a Swiss administrative or prosecution authority may within the scope of its competence issue provisional orders to the registry; the registry may in particular be required to:
4 The registry may take provisional measures in accordance with paragraph 3:
37 Amended by No I of the O of 18 Nov. 2020, in force since 1 Jan. 2021 (AS 2020 6251).
38 Inserted by No I of the O of 18 Nov. 2020, in force since 1 Jan. 2021 (AS 2020 6251).
39 Amended by No I of the O of 15 Sept. 2017, in force since 1 Nov. 2017 (AS 2017 5225).
40 Inserted by No I of the O of 15 Sept. 2017, in force since 1 Nov. 2017 (AS 2017 5225).
1 Il gestore del registro può revocare, di propria volontà o su richiesta del centro di registrazione, l’attribuzione di un nome di dominio, se:
2 Il gestore del registro revoca l’attribuzione di un nome di dominio se:
3 Un esperto incaricato da un servizio per la composizione delle controversie, un tribunale, un tribunale arbitrale o un’autorità amministrativa o di perseguimento penale svizzera può, conformemente alle proprie competenze, ordinare al gestore del registro di adottare misure preliminari, quali segnatamente:38
4 Il gestore del registro può adottare le misure preliminari di cui al capoverso 3:
b. per un massimo di cinque giorni lavorativi se vi sono motivi fondati di supporre che il titolare utilizzi il nome di dominio a scopo illecito o in modo illecito e se è urgente prevenire un pregiudizio imminente e difficilmente riparabile.41
37 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6251).
38 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6251).
39 Introdotta dal n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6251).
40 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 set. 2017, in vigore dal 1° nov. 2017 (RU 2017 5225).
41 Introdotto dal n. I dell’O del 15 set. 2017, in vigore dal 1° nov. 2017 (RU 2017 5225).
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.