1 The registry shall redirect data traffic sent to or via a domain name if the following requirements are met:
2 It shall redirect the data traffic to an analysis tool or to an information page containing the following:
12 Inserted by No I of the O of 15 Sept. 2017 (AS 2017 5225). Amended by No I of the O of 18 Nov. 2020, in force since 1 Jan. 2021 (AS 2020 6251).
1 Il gestore del registro devia il traffico diretto a un nome di dominio o in transito su questo nome di dominio se sono adempiute le condizioni seguenti:
2 Devia il traffico verso uno strumento di analisi o verso una pagina informativa che contenga:
3 Una deviazione del traffico può essere prolungata oltre i termini fissati nel presente articolo soltanto se il prolungamento è ordinato dall’UFCOM.
12 Introdotto dal n. I dell’O del 15 set. 2017 (RU 2017 5225). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6251).
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.