Radio equipment may only be made available on the market if it meets the requirements for using the frequency spectrum of at least one of the technical regulations for radio interfaces determined by OFCOM in accordance with Article 3 paragraph 1.
Un impianto di radiocomunicazione può essere messo a disposizione sul mercato soltanto se rispetta i requisiti per l’utilizzazione dello spettro delle radiofrequenze di almeno una delle prescrizioni tecniche applicabili alle interfacce radio determinate dall’UFCOM ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.