784.101.2 Ordinance of 25 November 2015 on Telecommunications Installations (FAV)

784.101.2 Ordinanza del 25 novembre 2015 sugli impianti di telecomunicazione (OIT)

Art. 24 Obligations to cooperate

1 Economic operators shall, further to a reasoned request from OFCOM, provide it with all the information and documentation necessary to demonstrate the conformity of the radio equipment with this Ordinance.

2 The information and documents must be provided in paper or electronic form and in a language that OFCOM can easily understand.

3 The economic operators and information society service providers shall cooperate with OFCOM, at its request, on any action taken to eliminate the risks posed by radio equipment which they have placed on the market. This obligation also applies to the authorised representative for the radio equipment covered by the mandate.23

23 Amended by No I of the O of 18 Nov. 2020, in force since 16 July 2021 (AS 2020 6213).

Art. 24 Obblighi di collaborazione

1 Su richiesta motivata dell’UFCOM, gli operatori economici devono fornirgli tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità dell’impianto di radiocomunicazione alla presente ordinanza.

2 Le informazioni e la documentazione devono essere fornite per scritto in formato cartaceo o elettronico, in una lingua che può essere facilmente compresa dall’UFCOM.

3 Su richiesta dell’UFCOM, gli operatori economici e i fornitori di servizi della società dell’informazione collaborano nell’esecuzione di tutte le misure volte a eliminare i rischi che un impianto di radiocomunicazione da essi messo a disposizione sul mercato presenta. Questo obbligo si applica anche al mandatario per gli impianti di radiocomunicazione che rientrano nel suo mandato.22

22 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 16 lug. 2021 (RU 2020 6213).

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.