Importers and distributors shall ensure that, while radio equipment is under their responsibility, its storage or transport conditions do not jeopardise its compliance with the essential requirements set out in Ordinance.
Gli importatori e i distributori devono garantire che, fintanto che un impianto di radiocomunicazione è sotto la loro responsabilità, le condizioni di stoccaggio o di trasporto non compromettano la sua conformità ai requisiti essenziali della presente ordinanza.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.