Any person who, intentionally or through negligence, infringes any other provision of the telecommunications legislation, a treaty or international agreement on the subject, or violates a decision taken on the basis of such provisions and notified to him with an indication of the penalties available under this Article, shall be liable to a fine not exceeding CHF 5000.
È punito con la multa fino a 5000 franchi chiunque viola, intenzionalmente o per negligenza, un’altra disposizione del diritto delle telecomunicazioni, un trattato o un accordo internazionale in materia di telecomunicazioni oppure una decisione presa sulla scorta di una di queste disposizioni e provvista della comminatoria della pena prevista nel presente articolo.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.