The competent authority may, subject to any international obligations to the contrary, prohibit telecommunications service providers organised under foreign law from using radio frequencies or addressing resources under Article 4 paragraph 1 unless reciprocal rights are granted.
20 Amended by No I of the FA of 22 March 2019, in force since 1 Jan. 2021 (AS 2020 6159; BBl 2017 6559).
L’autorità competente può vietare ai fornitori di servizi di telecomunicazione organizzati secondo una legislazione estera di utilizzare le radiofrequenze o gli elementi di indirizzo di cui all’articolo 4 capoverso 1, se non è concessa la reciprocità. Sono fatti salvi gli impegni internazionali che vi si oppongono.
21 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599).
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.