1 The providers of internet access shall transmit information without making any technical or commercial distinction between senders, recipients, content, services, service classes, protocols, applications, programmes or terminals.
2 They may transmit information by different methods if this is required in order to:
3 In addition to internet access, they may offer other services via the same connection which must be optimised for specific content, applications or services in order to meet the quality requirements of customers. These other services must not be usable or offered as a substitute for internet access services, and they must not degrade the quality of internet access services.
4 If they handle information in a different technical or economic manner during transmission, they must inform their customers and the public of this.
41 Inserted by No I of the FA of 22 March 2019, in force since 1 Jan. 2021 (AS 2020 6159; BBl 2017 6559).
1 I fornitori di accesso a Internet trasmettono informazioni senza fare distinzioni di natura tecnica o economica tra emittenti, destinatari, contenuti, servizi, classi di servizi, protocolli, applicazioni, programmi o terminali.
2 Possono trasmettere informazioni in modo differenziato se necessario per:
3 Attraverso lo stesso collegamento i fornitori possono offrire, oltre all’accesso a Internet, altri servizi che, per determinati contenuti, applicazioni o servizi, devono essere ottimizzati in modo da soddisfare le esigenze di qualità dei clienti. Gli altri servizi non possono essere utilizzati o offerti in sostituzione di servizi di accesso a Internet e non devono deteriorare la qualità dei servizi di accesso a Internet.
4 I fornitori di accesso a Internet devono informare il pubblico e i clienti se, al momento della trasmissione, trattano le informazioni in modo differenziato sotto il profilo tecnico o economico.
42 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599).
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.