1 Dominant providers of telecommunications services may bundle their services, provided they also offer the services included in the bundle individually.
2 Services need not be offered individually if they can only be offered in the bundle for technical, economic, quality or security reasons.
3 If a provider of telecommunications services bundles its own services with services of a third party undertaking which this provider controls or is controlled by, paragraphs 1 and 2 apply.
34 Amended by No I of the FA of 24 March 2006, in force since 1 Apr. 2007 (AS 2007 921; BBl 2003 7951).
1 Il fornitore di servizi di telecomunicazione che detiene una posizione dominante sul mercato può aggregare i propri servizi purché li offra anche separatamente.
2 Non devono essere offerti separatamente i servizi che, per motivi tecnici o economici o per considerazioni relative alla qualità o alla sicurezza, possono essere offerti soltanto aggregati.
3 I capoversi 1 e 2 sono applicabili anche quando un fornitore di servizi di telecomunicazione aggrega i propri servizi con quelli di un’impresa terza di cui detiene il controllo o al cui controllo soggiace.
35 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).
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