780.11 Ordinance of 15 November 2017 on the Surveillance of Post and Telecommunications (SPTO)

780.11 Ordinanza del 15 novembre 2017 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OSCPT)

Art. 3 Submissions to the PTSS

1 The ordering authority shall use one of the following transmission channels to submit surveillance orders and orders for their extension or termination to the PTSS and to notify it of the access rights to be established:

a.
a secure means of transmission authorised by the PTSS;
b.
post or fax, if a means of transmission in accordance with letter a is unavailable for technical reasons; or
c.
telephone in urgent cases, provided the surveillance order is submitted in accordance with letter a or b within 24 hours.

2 The PTSS may replace the means of transmission of submissions in accordance with paragraph 1 letter a with online-access to the Service’s processing system.

Art. 3 Richieste al Servizio SCPT

1 L’autorità che dispone la sorveglianza usa uno dei canali seguenti per trasmettere al Servizio SCPT gli ordini di sorveglianza nonché le relative proroghe o revoche e per comunicargli i diritti di accesso da concedere:

a.
un mezzo di trasmissione sicuro approvato dal Servizio SCPT;
b.
la posta o il telefax se per motivi tecnici non è disponibile uno dei mezzi di trasmissione di cui alla lettera a; o
c.
in casi urgenti il telefono, con trasmissione successiva dell’ordine di sorveglianza, entro 24 ore, come previsto nelle lettere a o b.

2 Il Servizio SCPT può sostituire il mezzo di trasmissione delle richieste di cui al capoverso 1 lettera a con un accesso in linea al sistema di trattamento del Servizio.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.