1 The providers concerned shall provide the following types of information on telecommunications services or derived communications services:
2 The authorities may only request the information that providers are required to provide in accordance with the procedures defined in this Ordinance.
1 I fornitori interessati forniscono i seguenti tipi di informazioni sui servizi di telecomunicazione o sui servizi di comunicazione derivati:
2 Le autorità possono chiedere ai fornitori le informazioni da fornire secondo la presente ordinanza soltanto conformemente alla procedura prevista nell’ordinanza medesima.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.