780.1 Federal Act of 18 March 2016 on the Surveillance of Post and Telecommunications (SPTA)

780.1 Legge federale del 18 marzo 2016 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT)

Art. 38 Principles

1 The entities obliged to cooperate shall bear the costs of the facilities required to fulfil their obligations under this Act.

2 They shall receive adequate compensation from the Service for the costs that they incur in conducting surveillance and providing information pursuant to Articles 21 and 22.

3 The cantons shall contribute the costs incurred by the Service in providing its services and paying compensation to the entities obliged to cooperate.

4 The Federal Council may provide that:

a.
the entities obliged to cooperate receive no compensation for providing any information or for providing certain information;
b.
services provided by the Service in connection with the provision of any information or certain information are not taken into account in calculating the cantons' contribution to the costs.

Art. 38 Principi

1 Le persone obbligate a collaborare assumono le spese per le installazioni di cui necessitano per adempiere gli obblighi loro assegnati dalla presente legge.

2 Le persone obbligate a collaborare ricevono dal Servizio un’equa indennità per le spese da esse sostenute per attuare le sorveglianze e per la fornitura delle informazioni di cui agli articoli 21 e 22.

3 I Cantoni partecipano alle spese sostenute dal Servizio per le sue prestazioni e per le indennità versate alle persone obbligate a collaborare.

4 Il Consiglio federale può prevedere che:

a.
alle persone obbligate a collaborare non venga versata alcuna indennità per la fornitura di tutte o di una parte delle informazioni;
b.
le prestazioni del Servizio connesse alla fornitura di tutte o di una parte delle informazioni non vengano prese in considerazione nel calcolo della partecipazione dei Cantoni alle spese.
 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.